In memoria del Dr Roberto Stella e degli altri medici caduti durante l'epidemia di Covid-19In memoria del Dr Roberto Stella e degli altri medici caduti durante l'epidemia di Covid-19 

È quanto prevede l’emendamento al decreto Milleproroghe, approvato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato. Ricordiamo l'obbligo di formazione per la copertura assicurativa.

Comunicazione FNOMCeO n° 53 del 23/05/2024 - Delibere su bonus vaccini e proroga spostamento crediti al triennio 20_22

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 24 aprile u.s., ha approvato due importanti delibere che si riportano di seguito:
- Delibera n° 5 in materia di vaccini e strategie vaccinali (allegato 1): come già avvenuto, la CNFC intende promuovere anche nell’attuale triennio la formazione in temi di vaccini e strategie vaccinali e pertanto ha deciso di riconoscere ai professionisti sanitari che acquisiscano crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali un bonus, valido per il triennio 2026-2028, pari al numero di crediti effettivamente conseguiti nel triennio 2023-2025 su tale tematica, fino ad un massimo di 10 crediti.
- Delibera n° 6 in materia di spostamento crediti al triennio 2020-2022 (allegato 2): la suddetta delibera modifica in parte la n° 2/2023 in quanto l’acquisizione dei crediti formativi relativi al recupero del triennio 2020-2022 rimane consentita fino al 31 dicembre 2023, ma non più necessariamente dallo svolgimento di corsi residenziali o FAD con “data di fine evento” al 31 dicembre 2023. Il professionista potrà utilizzare per il recupero anche i crediti conseguiti tramite corsi la cui data di fine è successiva al 31 dicembre 2023. Altra variazione importante riguarda lo spostamento di tali crediti che è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 mentre il termine precedente era al 30 giugno 2024.

pdf Delibera n.5/2024 (942 KB)

pdf Delibera n.6/2024 (1.16 MB)
 

Ancora pochi mesi a disposizione di medici e operatori sanitari per mettersi in regola con il triennio formativo ECM che si è concluso lo scorso 31 dicembre. È quanto prevede l’emendamento al decreto Milleproroghe, approvato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato.
Al triennio ECM 2020-2022, si aggiunge un anno di proroga (il 2023); sarà possibile recuperare i crediti mancanti fino al 31 dicembre prossimo, ma il triennio formativo 2023-2025 è partito regolarmente il primo gennaio di quest’anno. I professionisti in regola con la scadenza dell’obbligo relativo agli anni 2020-2022 possono dunque già cominciare ad accumulare crediti validi per il nuovo triennio.
L’emendamento prevede poi una ulteriore proroga anche per il recupero dei crediti dei trienni 2014-2016 e 2017-2019. La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per questi periodi potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi, definiti secondo provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua. Questo recupero sarà concesso a tutti i professionisti che non abbiano raggiunto i crediti necessari per quei due trienni entro i termini previsti.

Dal QuotidianoSanità.it del 17 ottobre 2023

Nessuna copertura assicurativa se non si è in regola con il 70% del credito formativo triennale


Si ricorda che la Legge del 29.12.2021, n. 233, di conversione del D.L. n. 152 del 6.11.2021 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR) - ha introdotto con l’art. 38 bis un vincolo all’operatività delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile professionale, condizionandola all’adempimento, da parte dell’assicurato, di almeno il 70% dei crediti formativi previsti dal piano di formazione continua del triennio 2023-2025.

A prevederlo è un emendamento approvato definitivamente dal Senato il 23 dicembre 2021, in sede di conversione in legge del DL 152/2021 (PNRR). L’emendamento riguarda l’articolo 10 della legge Gelli, che prevede l’obbligo assicurativo per gli esercenti la professione sanitaria, ed andrà a decorrere dal triennio formativo 2023-2025.

Dopo l’ok della Camera anche il Senato, in data 23 dicembre 2021, ha votato la fiducia posta dal Governo sul testo, approvandolo, in via definitiva, in sede di conversione in legge del DL 152/2021: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.

Tra le misure adottate, che hanno quindi a tutti gli effetti valore di legge dal momento dell’entrata in vigore, un’importante novità per tutti i professionisti sanitari: a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, chi non è in regola con almeno il 70% dell’obbligo formativo previsto dal programma di formazione continua in medicina (programma ECM), non sarà protetto dalla copertura assicurativa in caso di contenzioso.

Quanto sopra è stato specificatamente previsto da un emendamento all’articolo 38-bis e correlato alle azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento ed allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario.

In pratica l’efficacia delle polizze assicurative sarà condizionata all’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio (si inizierà dal triennio formativo 2023-2025) in materia di formazione continua in medicina – ECM, processo attraverso il quale il professionista sanitario si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario ed al proprio sviluppo professionale.

Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, contratte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, in base all’art.10 della legge “Gelli” sulla responsabilità professionale, nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all’interno di esse in regime di libera professione.

La verifica per il triennio 2023-2025 non potrà avvenire prima del 01/04/2026, termine entro il quale i provider, ai sensi dell’art.73 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 (90 giorni dalla conclusione dell’evento), devono provvedere alla trasmissione del rapporto delle partecipazioni all’Age.Na.S. ed al Co.Ge.A.P.S., salvo eventuali ulteriori proroghe stabilite dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Ecco il testo di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152: Testo integrale

Obbligo formativo ed efficacia delle polizze assicurative - si legge nella Comunicazione N.255 della FNOMCeO:

"Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo..."

pdf COMUNICAZIONE FNOMCeO N 255 (277 KB)

Offerta formativa FAD della FNOMCeO

Di seguito il link attravero il quale è possibile accedere ad un ampia offerta di corsi FAD gratuiti:

https://portale.fnomceo.it/corsi-fad/

Aggiornamento Manuale sulla Formazione Continua del Professionista sanitario:

pdf Manuale Formazione Continua aggiornato (452 KB)